PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Approvato con DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE N. 82 del 05/07/2023
PREMESSA
Le finalità del PIAO sono:
- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.
Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell’ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all’attuazione del PNRR.
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n.190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data ed in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
Dato atto che il succitato quadro normativo prevede che, a regime, il PIAO sia adottato entro il 31 gennaio e aggiornato, a scorrimento, annualmente. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto 30 giugno 2022, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
che il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/05/2023, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 luglio 2023;
che sussiste la necessità, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e successivamente del P.I.A.O., che gli enti si possano dotare di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento;
Richiamata sul punto la Deliberazione della Corte dei Conti- Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 48/2023/PAR del 15 febbraio 2023 con la quale la Corte rispondendo su uno specifico quesito in materia, nel ribadire tale necessità che gli enti si possano dotare di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa, si esprime nel senso di ritenere condivisibile l’opzione interpretativa che, nel rispetto della qualificazione del PIAO quale strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti siano coordinati ed orientati al valore pubblico, contempli l’approvazione di un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni e coerente con gli strumenti finanziari esistenti.
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Il PIAO è strutturato in quattro sezioni navigabili dal menu a destra:
- Scheda anagrafica dell’amministrazione
- Valore pubblico, performance e anticorruzione
- Organizzazione e capitale umano
- Monitoraggio
In questa sezione
- Amministrazione trasparente
- Trasparenza Organismi partecipati
- Trasparenza (art.34, c.2, L.R.7/2019)
- Whistleblowing - segnalazioni di condotte illecite
- Incarichi di Amministratore delle Società art.1 comma 735 L. 27 dicembre 2006 n.296
- Procedimenti Amministrativi
- Delibere del Consiglio
- Estratti degli Atti
- PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- Transizione Digitale
- P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- Albi e Fornitori